Effetti giuridici della dichiarazione.
In base alla disciplina i conviventi di fatto hanno i diritti:
- inerente alla casa di abitazione (art. 1- cc. 42-45);
- di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art.1, c.44);
- di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza al nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art.1, c.45);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art.1- cc. 47-48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art.1-c.49) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art.1-c.38);
- in caso di malattia e ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, assistenza, accesso alle informazioni personali secondo le regole organizzative della struttura ospedaliera o di assistenza pubblica, privata o convenzionata previste per coniugi e familiari (art.1-c.39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per decisioni in materia di salute oppure in caso di morte, relativamente alla donazione degli organi, le modalità di trattamente del corpo e le celebrazioni funerarie (art.1-c.40-41);
- spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario (art.1-c.38);
- dell'esistenza della convivenza di fatto è rilasciata apposita certificazione anagrafica.
Disciplina dei rapporti patrimoniali.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, sottoscrivendo un contratto di convivenza avente le seguenti caratteristiche formali (da rispettare anche nel caso di modifiche o di risoluzione):
- forma scritta;
-atto pubblico o di scrittura privata autenticata; in caso di scrittura privata un notaio o un avvocato provedderà ad autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità a terzi, tali contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o avvocato, devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 gg dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato Pdf con firma digitale a: demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it, indicando nell'oggetto la sigla Patto CdF:
Il contratto reca l'identificazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti il contratto stesso e può contenere:
- indicazione della residenza;
-modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo:
- in presenza di vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza;
- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione della convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
- se una delle parti è minorenne;
- se una delle parti è interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all'art.88 C.C. Omicidio consumato o tentato sul coniuge.
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare dispsoti per il delitto di omicidio del coniuge (art.88 Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il contratto si risolve in caso di:
- accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; il professionista che ha ricevuto la dichiarazione deve notificare l'atto all'ufficiale d'anagrafe.
- recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificare una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 gg per lasciare l'abitazione. Il professionista che ha ricevuto la dichiarazione deve notificare l'atto all'ufficiale d'anagrafe.
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza.
- morte di uno dei contraenti: il conviente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'ufficiale d'anagrafe.