Affinchè i matrimoni celebrati con rito religioso producano effetti anche per lo Stato Italiano è necessario che siano preceduti dalle pubblicazioni civili presso la casa comunale, secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile, accompagnate dalla richiesta del Parroco o del Ministro di culto, per le confessioni con cui lo Stato ha sottoscritto specifiche intese.
Normativa di riferimento
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
- L. n. 449 dell'11 agosto 1984, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".
- L. n. 516 del 22 novembre 1988 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno"..
- L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane".
- Legge 25.03.1985 n. 121 art. 8 - "Modificazioni del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929";
- R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".
- R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia".
- C.c. art. 84 e segg