Matrimonio con rito religioso o concordatario
Dettagli del servizio
Affinché i matrimoni celebrati con rito religioso producano effetti anche per lo Stato Italiano è necessario che siano preceduti dalle pubblicazioni civili presso la casa comunale
A chi è rivolto
Ai cittadini che desiderano sposarci con rito religioso o concordatario.
Descrizione
Affinchè i matrimoni celebrati con rito religioso producano effetti anche per lo Stato Italiano è necessario che siano preceduti dalle pubblicazioni civili presso la casa comunale, secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile, accompagnate dalla richiesta del Parroco o del Ministro di culto, per le confessioni con cui lo Stato ha sottoscritto specifiche intese.
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
- L. n. 449 dell'11 agosto 1984, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".
- L. n. 516 del 22 novembre 1988 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno"..
- L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane".
- Legge 25.03.1985 n. 121 art. 8 - "Modificazioni del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929";
- R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".
- R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia".
- C.c. art. 84 e segg
Come fare
Cosa serve
Cosa si ottiene
Informazione attualmente non disponibile.
Tempi e scadenze
Tempi e scadenze al momento non disponibili.
Costi
- il matrimonio concordatario, celebrato dal Ministro di culto cattolico con rito religioso (canonico) che, in base agli accordi tra Stato e Chiesa, produce effetti non solo religiosi ma anche civili. Questi effetti sono riconosciuti a condizione che: sia stato rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni il certificato di cui all'art. 7 della legge n. 847 del 27 maggio 1929 (c.d. nulla-osta al matrimonio) in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili; subito dopo la celebrazione sia data lettura da parte del parroco (o suo delegato) degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi (143, 144 e 147); che dell'atto di matrimonio siano redatti due originali; che uno di questi originali sia trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile per essere trascritto nei registri di stato civile.
- il matrimonio acattolico, che si svolge dinanzi al Ministro di un culto non cattolico ammesso nello Stato, al quale sono riconosciuti gli stessi effetti del matrimonio civile in presenza di certe condizioni. Anche in questo caso, per l'attribuzione degli effetti civili al matrimonio, è necessaria la lettura da parte del ministro di culto degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, se non stabilito diversamente dagli accordi e la celebrazione avviene a seguito del rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficiale dello stato civile. Il matrimonio acattolico è soggetto solo alla legge dello Stato, restando irrilevanti le norme giuridiche della confessione religiosa che rappresenta, diversamente dal matrimonio concordatario che vede l’applicazione di una legge diversa da quella statale, è cioè la legge del diritto canonico.
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