Separazione e divorzio

Dettagli del servizio

Servizio attivo

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

A chi è rivolto

Ai coniugi che intendono concludere un accordo di separazione o divorzio consensuale.

Descrizione

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione c.d. assegno di mantenimento, sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio c.d. assegno divorzile. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio c.d. liquidazione una tantum).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Copertura geografica

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi;
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Come fare

Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente. Entrambi i coniugi devono compilare e sottoscrivere lo specifico modulo per conferire i dati per l’acquisizione dei documenti.

il modulo può essere inviato alla mail: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it

oppure alla pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorziosecondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Cosa serve

  • documenti di identità;
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Cosa si ottiene

Separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica dei richiedenti.

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Tempi e scadenze al momento non disponibili.

Costi

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00.

Accedi al servizio

Prenota appuntamento

Documenti correlati

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile

Piazza Umberto I, 07046 Porto Torres SS, Italia

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024, 17:37