A chi è rivolto
Ai coniugi che intendono concludere un accordo di separazione o divorzio consensuale.
Descrizione
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che in comune:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione c.d. assegno di mantenimento, sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio c.d. assegno divorzile. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio c.d. liquidazione una tantum).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Copertura geografica
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Come fare
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente. Entrambi i coniugi devono compilare e sottoscrivere lo specifico modulo per conferire i dati per l’acquisizione dei documenti.
il modulo può essere inviato alla mail: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it
oppure alla pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Cosa serve
- documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Cosa si ottiene
Separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica dei richiedenti.
Tempi e scadenze
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Tempi e scadenze al momento non disponibili.
Costi
Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00.
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