Cosa occorre fare per la richiesta di pubblicazione
La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:
Fase 1 - istruttoria: gli sposi devono dare avvio al procedimento trasmettendo all’ufficio di stato civile i seguenti documenti:
- modulo di richiesta pubblicazioni di matrimonio presente nella sezione modulistica: un modello viene compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa;
- documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro);
- eventuali documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati (*).
(*) Documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati
- Matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto competente sul territorio;
- Minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni.
- Vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da chiedere al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
- Divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile;
- Parenti o affini: dispensa all’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, rilasciata dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
- Cittadini stranieri: nullaosta o certificato di capacità matrimoniale.
Come trasmettere i documenti:
tramite email: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it;
tramite posta elettronica certificata: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
tramite posta ordinaria a: Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I - 07046 - Porto Torres (SS).
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio che siano detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana. A tal fine è necessario che i nubendi diano indicazione dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Una volta in possesso dei documenti necessari, viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali.
N.B. Chi è legato da un precedente vincolo matrimoniale riacquista la libertà di stato in seguito a divorzio, annullamento del matrimonio o morte del coniuge. In questo caso chi intende risposarsi deve preventivamente accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe dei Comuni di nascita, matrimonio e di residenza siano stati aggiornati.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.
In caso di necessità contattare l'ufficio di stato civile.
Fase 2 - Appuntamento per la firma del verbale e affissione dell'atto di pubblicazione
Completata l'istruttoria, sarà cura dell'ufficio contattare i nubendi per fissare un appuntamento per la sottoscrizione del verbale delle pubblicazioni di matrimonio.
Il giorno dell'appuntamento:
- dovranno essere presenti entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
- Le persone che non conoscono la lingua italiana o coloro
che hanno handicap sensoriali (sordi, muti) devono farsi
assistere da un interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
- all’appuntamento si consegneranno, se del caso, gli originali dei documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati e le marche da bollo richieste.
A seguito della sottoscrizione del verbale, l'ufficiale di stato civile provvede all’affissione con atto separato sull'Albo pretorio online ed inoltra la richiesta di pubblicazione anche all'altro Comune di residenza (qualora i nubendi fossero residenti in Comuni diversi) o al Consolato Italiano competente all'Estero (qualora uno dei nubendi fosse cittadino italiano residente all'Estero).
N.B. si precisa che solo dal giorno dell'appuntamento in poi è possibile stabilire la data di celebrazione del matrimonio.
Compiute le pubblicazioni, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà ai nubendi:
- In caso di matrimonio concordatario: il nullaosta di cui all'art. 7 della legge n. 847 del 27 maggio 1929 per il Ministro di culto cattolico;
- In caso di matrimonio acattolico: l’autorizzazione alla celebrazione al ministro di culto e, per i culti con cui sono state stipulate intese, il nulla osta.
Celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio può avvenire davanti all'Ufficiale di stato civile, oppure davanti ad un Ministro di culto cattolico o di uno degli altri culti ammessi dallo Stato. In tale ultimo caso, a determinate condizioni, il matrimonio può comunque produrre effetti sul piano civile.
Per procedere con la celebrazione di un matrimonio civile o con con rito religioso avente effetti civili è necessario avere preventivamente effettuato le pubblicazioni di matrimonio.
Scelta del regime patrimoniale della famiglia
Nell’atto di celebrazione del matrimonio può essere dichiarata:
- La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 c.c.);
- la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito del diritto internazionale privato (in base all'art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218), previo opportuno preavviso dato:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso;
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della
comunione dei beni (art. 159 c.c.);
La scelta del regime della separazione di beni, come la possibilità di stipulare altre convenzioni matrimoniali, è possibile comunque anche in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, ma solo per atto pubblico. In questo caso sarà il notaio a trasmettere l’atto al Comune di celebrazione di matrimonio per la conseguente annotazione a margine, al fine di renderlo opponibile a terzi.