Sposarsi a Porto Torres

Articolo 29 della Costituzione Italiana: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio

Cos'è

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

A chi si rivolge

Tali requisiti sono individuati dagli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile e sono:

  • la maggiore età (i minorenni dal 16° al 18° anno di età possono contrarre matrimonio solo se autorizzati dal competente Tribunale dei Minori);
  • la capacità di intendere e volere;
  • la libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio valido agli effetti civili
  • l'assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione (salvo dispensa del Tribunale nei casi previsti);
  • l'assenza di impedimento che deriva da delitto, per cui non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
  • l'assenza del divieto temporaneo di nuove nozze o lutto vedovile: è un impedimento che colpisce esclusivamente la donna che non può passare a nuove nozze se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (salvo che vi sia dispensa da parte del Tribunale). Lo scopo è quello di evitare il conflitto tra diverse presunzioni di paternità.

L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali condizioni per contrarre matrimonio siano rispettate.

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Cosa occorre fare per la richiesta di pubblicazione

La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:

Fase 1 - istruttoria: gli sposi devono dare avvio al procedimento trasmettendo all’ufficio di stato civile i seguenti documenti:

  • modulo di richiesta pubblicazioni di matrimonio presente nella sezione modulistica: un modello viene compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa;
  • documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro);
  • eventuali documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati (*).

(*) Documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati

  • Matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto competente sul territorio;
  • Minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni. 
  • Vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da chiedere al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • Divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento  di cui all’art. 89 del codice civile;
  • Parenti o affini: dispensa all’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, rilasciata dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
  • Cittadini stranieri: nullaosta o certificato di capacità matrimoniale.

Come trasmettere i documenti:

tramite email: stato.civile@comune.porto-torres.ss.it;

tramite posta elettronica certificata: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

tramite posta ordinaria a: Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I - 07046 - Porto Torres (SS).

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio che siano detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana. A tal fine è necessario che i nubendi diano indicazione dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Una volta in possesso dei documenti necessari, viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali.

N.B. Chi è legato da un precedente vincolo matrimoniale riacquista la libertà di stato in seguito a divorzio, annullamento del matrimonio o morte del coniuge. In questo caso chi intende risposarsi deve preventivamente accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe dei Comuni di nascita, matrimonio e di residenza siano stati aggiornati.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.
In caso di necessità contattare l'ufficio di stato civile.

Fase 2 - Appuntamento per la firma del verbale e affissione dell'atto di pubblicazione

Completata l'istruttoria, sarà cura dell'ufficio contattare i nubendi per fissare un appuntamento per la sottoscrizione del verbale delle pubblicazioni di matrimonio.

Il giorno dell'appuntamento:

  • dovranno essere presenti entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
  • Le persone che non conoscono la lingua italiana o coloro
    che hanno handicap sensoriali (sordi, muti) devono farsi
    assistere da un interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
  • all’appuntamento si consegneranno, se del caso, gli originali dei documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati e le marche da bollo richieste.

A seguito della sottoscrizione del verbale, l'ufficiale di stato civile provvede all’affissione con atto separato sull'Albo pretorio online ed inoltra la richiesta di pubblicazione anche all'altro Comune di residenza (qualora i nubendi fossero residenti in Comuni diversi) o al Consolato Italiano competente all'Estero (qualora uno dei nubendi fosse cittadino italiano residente all'Estero).

N.B.  si precisa che solo dal giorno dell'appuntamento in poi è possibile stabilire la data di celebrazione del matrimonio.

Compiute le pubblicazioni, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà ai nubendi:

  • In caso di matrimonio concordatario: il nullaosta di cui all'art. 7 della legge n. 847 del 27 maggio 1929 per il Ministro di culto cattolico;
  • In caso di matrimonio acattolico: l’autorizzazione alla celebrazione al ministro di culto e, per i culti con cui sono state stipulate intese, il nulla osta.

Celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio può avvenire davanti all'Ufficiale di stato civile, oppure davanti ad un Ministro di culto cattolico o di uno degli altri culti ammessi dallo Stato. In tale ultimo caso, a determinate condizioni, il matrimonio può comunque produrre effetti sul piano civile.
Per procedere con la celebrazione di un matrimonio civile o con con rito religioso avente effetti civili è necessario avere preventivamente effettuato le pubblicazioni di matrimonio.
 

Scelta del regime patrimoniale della famiglia

Nell’atto di celebrazione del matrimonio può essere dichiarata:

  1. La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 c.c.);
  2. la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito del diritto internazionale privato (in base all'art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218), previo opportuno preavviso dato:
  • all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
  • al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso;
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.);
 
La scelta del regime della separazione di beni, come la possibilità di stipulare altre convenzioni matrimoniali, è possibile comunque anche in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, ma solo per atto pubblico. In questo caso sarà il notaio a trasmettere l’atto al Comune di celebrazione di matrimonio per la conseguente annotazione a margine, al fine di renderlo opponibile a terzi.

Uffici

Area di riferimento

Costi e vincoli

  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per l’atto di pubblicazione;
  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 se uno degli sposi è residente fuori da questo Comune;
  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 se gli sposi intendono celebrare matrimonio civile o con culti acattolici fuori da questo Comune;
  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per l’atto di nomina dell'interprete (se richiesto).

Pubblicazione di Matrimonio

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o con rito religioso avente effetti civili, devono richiedere la "pubblicazione di matrimonio". La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi. La richiesta deve essere fatta da ambedue gli sposi o da persona che da essi ne ha avuto speciale incarico (procura speciale). Per consentire all'ufficio di istruire la pratica, è opportuno che la richiesta venga fatta con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data del matrimonio;

La data e l'orario del matrimonio viene concordato con l'Ufficiale dello Stato Civile, a seconda delle disponibilità, al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazione e, in caso di matrimonio su delega, al momento della presentazione della delega rilasciata dal Comune che ha effettuato le pubblicazioni.

Tempi e scadenze

L'atto di pubblicazione sarà affisso all'Albo pretorio online dei comuni di residenza degli sposi per un periodo di 8 giorni consecutivi. Nell'avviso sono indicati i dati anagrafici dei futuri sposi ed ha lo scopo di rendere nota la loro volontà di contrarre matrimonio. In tale modo viene data la possibilità a chi è a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio (quelli previsti del codice civile), di proporre opposizione alla celebrazione dello stesso.

Il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno successivo al termine della pubblicazione al 180° giorno successivo. Se, trascorsi 180 giorni dal termine delle pubblicazioni, il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; In tal caso per contrarre il matrimonio occorre procedere ad una nuova pubblicazione.

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Ultimo aggiornamento

11/10/2022, 12:40